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03/03/2020

Il provvedimento adottato dal Garante il 15 gennaio 2020

di Sabrina Piselli

 

Il provvedimento adottato dal Garante il 15 gennaio u.s si segnala anzitutto per la sanzione pecuniaria, di circa 28 milioni di euro, che risulta la più alta nella storia del Garante nazionale e fra le più alte a livello comunitario. Desta particolare interesse la tecnica di quantificazione adottata dall'Autorità in base non solo al novello disposto di cui all'articolo 83, GDPR,, ma anche al principio di doveroso bilanciamento (segno di sensibilita' alla giurisprudenza costituzionale) dei diritti fondamentali connessi alla materia della privacy con la libertà d'impresa e le relative esigenze, incluse quelle occupazionali.

Il testo riguarda il fenomeno del telemarketing, ma anche altri trattamenti, quali: la raccolta dei dati on line (tramite il programma di fedeltà "Tim Party") e mediante app per finalità varie, la geolocalizzazione, la comunicazione di dati a terzi, la conservazione dei dati e, in via correlata, l'utilizzo abusivo dei dati dei clienti di altri operatori, detenuti da Tim per ragioni di gestione delle reti.

Il provvedimento si pone quale fonte di linee guida rispetto a varie questioni rilevanti, tuttora assai dibattute dagli operatori del settore, soprattutto alla luce del GDPR.

In particolare, si pronuncia sui seguenti temi giuridici ed economici: l'attuazione in concreto dei nuovi, e apparentemente fumosi, principi di privacy by design ed accountability ("autoresponsabilità); il legittimo interesse al marketing, e in particolare se ed entro quali limiti tale presupposto giuridico possa fungere da base (ex articolo 6, GDPR) per i trattamenti promozionali in alternativa al consenso; la declinazione del principio del consenso informato nell'ambito delle app; la (in)negoziabilità del libero e specifico consenso privacy, che si inserisce nella più ampia questione della commerciabilità e del valore economico dei dati personali, ammessa in altri ordinamenti come quello statunitense; la possibile contitolarità fra committente e call center di società terza, incaricata di effettuare le campagne promozionali, e la loro connessa responsabilità, anche rispetto alle pesanti sanzioni pecuniarie stabilite dall'articolo 83,GDPR.

Qui il testo integrale del provvedimento.

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