Privacy&

2019/2

Vincenzo Colarocco Marta Cogode

La prova del consenso digitale

Il passaggio alla società digitale è un fenomeno che ha inciso in maniera decisiva tanto sul diritto sostanziale quanto su quello processuale. Alla luce di questa preliminare considerazione, il presente contributo, fatta una considerazione succinta sul consenso all’interno del nostro ordinamento giuridico ed esplicate le modifiche apportate dal Regolamento 679 del 2016 (di seguito anche GDPR) al D.Lgs. 196/2003 (di seguito anche “Codice Privacy”) per ciò che concerne le condizioni legittimanti il trattamento dei dati personali, intende delineare i confini dell’ onus probandi incombente sul titolare del trattamento che voglia fornire sia in ambito stragiudiziale che giudiziale la prova che il consenso prestato dall’interessato, ancorché espresso digitalmente, sia conforme ai requisiti richiesti dalla normativa. Si procederà, dunque, alla verifica se le metodologie sino ad oggi utilizzate siano esenti da potenziali contestazioni nonché all’applicabilità rigorosa delle regole che derivano dall’informatica forense affinché il titolare del trattamento possa rendere opponibile a terzi, ed in ogni sede, il consenso prestato dall’interessato, senza che lo stesso possa esser contestabile.

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