Privacy&

2019/2

Linda Gentili Antonio Palermo Maria Ludovica Priori

Non è un Paese per vecchi: il marketing diretto tra diritto positivo e nuove tecnologie

La digital transformation è un processo veloce, profondo e irreversibile che ha rivoluzionato le esperienze e le abitudini, anche professionali, di tutti noi. L’utilizzo massivo di tecnologie sempre più avanzate, adattabili e personalizzabili, ha avuto (e continua ad avere) una portata colossale, influendo sia sulla sfera personale dei soggetti che fruiscono dei benefici dell’economia digitale, sia sul modo di presentarsi e di fare business delle imprese. Il vento di cambiamento ha certamente interessato i consumatori – sempre più “connessi” – e le loro abitudini di acquisto, tanto che i canali digitali sono divenuti il luogo naturale e preferito per acquistare ogni tipo di bene e servizio. A differenza di quanto accadeva fino a non molti anni fa, il rapporto con il cliente (sia esso potenziale o attuale) non si gioca più in un luogo fisico, ma, sempre più spesso, prende vita nel palmo di una mano, ossia in quell’ambiente virtuale che si cela dietro lo schermo di uno smartphone o di un tablet . Dato il mutamento del paradigma in cui si muovono le relazioni commerciali e sociali nell’era dell’“ app economy” , gli autori si interrogano sull’adeguatezza degli strumenti offerti dal diritto e, nella specie, dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, chiedendosi, in particolare, se l’attuale disciplina italiana dedicata alle comunicazioni commerciali possa ritenersi al passo con un mercato sempre più digitale e smart , o se al contrario si presenti come un mosaico anacronistico, difficilmente comprensibile per gli “addetti ai lavori” e anni in ritardo rispetto alla realtà del business . Analizzando la disciplina nazionale applicabile al marketing diretto alla luce dei principi previsti dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (“ GDPR ”), il contributo sonda la possibilità di interpretare in senso evolutivo l’articolo 130, comma 4, Codice Privacy, estendendone le maglie sino a ritenere possibile “fare marketing” verso propri clienti anche con strumenti più “futuristici” rispetto alla cara e vecchia email, sempre che, ovviamente, questi risultino ragionevolmente adeguati e “desiderabili” per l’interessato in ragione delle modalità con cui è nata e gestita la sua relazione con il titolare. Solo una lettura GDPR- oriented permetterebbe del resto all’impianto del Codice Privacy di accompagnare, regolandolo, un processo socio-economico inarrestabile e di abbandonare logiche ormai anacronistiche e forse antiquate, così da poter affermare che il nostro no, non è un paese per vecchi!

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