Privacy&
2020/1
Indice

Il quadro normativo
Il caso
Il recente provvedimento del Garante verso TIM come possibile nuove ‘linea guida’ per il marketing?
Privacy e PCS: dal caso Facebook allo sgretolamento del concetto di gratuità del dato personale
L' approfondimento
Il progresso “a due velocità” in ambito sanitario
Il trattamento dei dati personali nelle operazioni di acquisizione di società
La sfida del Quantum Computing per una nuova tutela dei dati personali
La privacy applicata
Il punto sulla pseudonimizzazione: da possibili casi d’uso alle evoluzioni
L' intervista
Intervista al Data Protection Officer del gruppo Cassa Centrale Banca, Dott. Marco Berlanda
Il punto sulla pseudonimizzazione: da possibili casi d’uso alle evoluzioni
Con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, a partire dal 25 maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati personali è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che possono comprendere, tra le altre, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali. L’articolo in oggetto ha l’obiettivo di dare una panoramica delle tecniche di pseudonimizzazione adottabili, con particolare riferimento all’applicabilità in base al caso d’uso, e presentare le principali novità da un punto di vista tecnico che organizzativo, in quanto tali tecniche sono, ad oggi, ancora oggetto di ricerca.A seguito di una breve introduzione riguardante quanto esplicitamente richiesto dal Regolamento, vengono approfondite le differenti tecniche di pseudonimizzazione, per ciascuna delle quali vengono descritti funzionamento, pregi, difetti e applicabilità. Verranno, inoltre, approfonditi la minaccia della re-identificazione e alcuni approcci avanzati per garantire la protezione dell’identità e la riservatezza degli specifici individui. Successivamente, viene presentato un possibile organizzativo all’adozione della pseudonimizzazione con particolare riferimento alla figura dello “Specialist Responsible for Pseudonymisation”, alle pratiche per la de-pseudonimizzazione e alla metodologia di risk assessment per la scelta del metodo di pseudonimizzazione più adeguato. Infine, si riportano ulteriori punti di attenzione da considerare per l’adeguata implementazione della pseudonimizzazione.
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