Privacy&

2021/2

Stefano Petrussi

Recupero dei consensi a fini di marketing: l’orientamento della Cassazione

Uno dei temi più sentiti dalle imprese è quello di capire come recuperare i consensi dai clienti che lo hanno negato o che non lo hanno espresso (nel momento in cui gli è stata presentata la possibilità) per fini di marketing. Recentemente la Corte di Cassazione (sez. I Civile) ha affrontato l’argomento con l’ordinanza n. 11019 depositata il 26 aprile 2021, ribadendo che una comunicazione telefonica finalizzata ad ottenere il consenso per iniziative promozionali, da chi l'abbia precedentemente negato, è essa stessa una “comunicazione commerciale”. In particolare, gli Ermellini hanno confermato il divieto imposto dal Garante della privacy (ritenuto legittimo dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 5022/2017 del 5 maggio 2017) nei confronti di una nota società di telecomunicazioni (Telecom Italia S.p.A.) di proseguire una campagna diretta a verificare la possibilità di recuperare il consenso per fini commerciali dai clienti che precedentemente non lo avevano reso o lo avevano negato. Nel caso di specie, precisa la Cassazione, la compagnia telefonica, “avendo contattato per fini commerciali chi espressamente aveva negato il proprio consenso o, comunque, non lo aveva espresso, al fine di provocare un ripensamento, non ha rispettato la volontà degli utenti”.L’articolo illustra i tratti salienti della pronunzia adottata dai Giudici di Piazza Cavour il 26 aprile 2021, le cui conclusioni confermano la consolidata posizione assunta dal Garante per la privacy e divergono dall’orientamento espresso dal Tribunale di Roma (sez. I) nella sentenza n. 10789/2019 che, in una fattispecie analoga, aveva ritenuto che l’invio di un sms al fine di chiedere ad un utente di prestare il consenso alla ricezione di materiale pubblicitario o promozionale non potesse essere già considerato come trattamento di dati personali per finalità di marketing.

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