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2021/2

Sabrina Piselli

Il recente intervento del Garante sul telemarketing effettuato dai call center

Dopo le ingenti e innovative sanzioni comminate, fra la fine del 2019 e il corrente anno, alle compagnie telefoniche che avevano commissionato ai call center campagne promozionali senza adeguate istruzioni e controlli, l’Autorità ha adottato, nella medesima giornata (11 marzo 2021), ben 3 provvedimenti riguardanti i trattamenti di dati effettuati dalle società di call center incaricate delle attività di telemarketing, spesso quasi interamente 'esternalizzate'. Va evidenziato sin d’ora che la similitudine dei tre casi trattati (e delle violazioni rilevate, seppur con un diverso livello di gravità) ha condotto l’Autorità a rendere complessivamente omogenei – sotto l’aspetto tanto sostanziale quanto formale - i testi dei provvedimenti. Ciò all’evidente fine di assicurare un approccio ragionevolmente uniforme, anche ai fini del corretto intendimento –a beneficio peraltro degli utenti del sito istituzionale del Garante- di istituti ‘sensibili’, come il consenso o il legittimo interesse al marketing e il tempestivo riscontro (“senza ingiustificato ritardo”) dovuto agli interessati ai sensi dell’art. 12, par. 3, del GDPR. In tal modo il Garante contribuisce ad attuare il fondamentale intendimento del GDPR di rendere uniforme non solo il sistema delle regole ma anche la loro applicazione concreta, facilitando il corretto operato quotidiano di imprese, titolari e responsabili del trattamento nel settore del marketing, così rilevante, variegato e dinamico (si pensi anche al social marketing). 

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