Privacy&

2022/1

Claudio Sabbatini

Le diverse figure della normativa privacy e i profili della responsabilità penale nelle organizzazioni imprenditoriali

Con il Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016, il legislatore comunitario ha perseguito lo scopo di approntare una disciplina uniforme che regolasse la libera circolazione dei dati all’interno del mercato europeo, soprattutto nell’immenso spazio del web, considerate anche le interconnessioni esistenti nell’ambito delle organizzazioni complesse, sempre più ricorrenti, come i gruppi societari.#Per quel che concerne il sistema sanzionatorio penale, dove vige il principio costituzionale della riserva di legge statale (v. art. 25, co. 2, Cost.), è stato il Parlamento nazionale, sollecitato da istanze sovranazionali, a delegare il Governo alla sua riformulazione (così il d.lgs. n. 101/2018 ha, in parte, rivisto le sanzioni penali, con l’intento di renderle più efficaci e dissuasive, già contenute nel d.lgs. 196/2003, c.d. codice della privacy). Ci si sofferma sulle principali figure della privacy, in primis sul Titolare del trattamento, quale diretto destinatario delle cennate sanzioni penali; sulla possibilità, per costui, attraverso l’istituto della delega, su cui la giurisprudenza si è a lungo soffermata in altri settori dell’ordinamento, di ripartire, in concreto, l’imputazione della responsabilità fra altri soggetti interni o esterni all’organizzazione; si raffronta, infine, l’istituto della delega con altri istituti, attraverso cui si trasferiscono compiti e funzioni, precipui della normativa privacy.

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